29 Marzo 2024
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SPORT E CERTIFICATI MEDICI: ACSI NAPOLI FIRMA PROTOCOLLO D'INTESA CON LO STUDIO DI MEDICINA SPORTIVA AUSIELLO

03-11-2019 17:19 - Convenzioni
Allo scopo di semplificare le normali procedure riguardanti gli obblighi in materia della certificazione medica ai fini sportivi agonistici e non agonistici da parte dei nostri Sodalizzi, ACSI Napoli ha raggiunto un protocollo d'intesa con lo studio di Medicina Sportiva diretta dal Dott. Mario Ausiello (registrato presso l'anagrafe Regionale con n° RC MSP 00206)

L'accordo fruibile per tutte le associazioni e società in regola con l'affiliazione per l'anno 2019/2020 prevede di promuovere e diffondere la cultura della prevenzione svolgendo visite mediche sportive agonistiche e non agonistiche in forma convenzionale oltre ad offrire e agevolare prestazioni per analisi cliniche e strumentali.

Per informazioni è possibile contattare la nostra segreteria al numero 081.596.24.48 oppure prenotare la visita medica in loco al numero 392.21.42.293

Al momento della prenotazione è necessario specificare l'appartenenza a codesto Comitato


Facciamo un po' di chiarezza…….

La normativa sulla certificazione medica in ambito sportivo negli ultimi anni ha forti modifiche soprattutto a seguito del D.L. 158 del 13 settembre 2012 (il famoso Decreto Balduzzi), convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.

Il certificato agonistico

La disciplina della certificazione medica per l'esercizio di attività sportiva agonistica lascia alle FSN, DSA e EPS il compito di qualificare le singole e specifiche attività sportive come agonistiche o non agonistiche. Significa che all'interno della stessa disciplina ci sono diversi livelli con diversa certificazione necessaria: sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che oltre ad tesserati ad un ente sportivo praticano un'attività sportiva ad un livello che gli stessi enti hanno definito agonistica.

Il certificato medico agonistico può essere rilasciato soltanto dai medici specializzati in medicina dello sport secondo un protocollo nazionale definito dalla legge e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale (ad esempio golf e tiro con l'arco).

Il certificato deve essere conservato dall'ASD a cui è associato l'atleta.

Le visite di idoneità alla pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili, con richiesta da parte dell'ASD.

Raccolta Anamnesi

Visita clinica
Controllo peso ed altezza
Misurazione della pressione arteriosa
Misurazione Acuita' visiva
Elettrocardiogramma a riposo
Elettrocardiogramma Durante e dopo test da sforzo/ Test da sforzo
Calcolo dell'IRI (Indice Rapido Idoneità)
Esame Spirometrico
Esame chimico delle urine


Il certificato non agonistico

La certificazione medica per la pratica dell'attività sportiva non agonistica è regolato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell'8 agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).

Sono soggetti alla visita medica per ottenere la certificazione non agonistica:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
b) i tesserati che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Quindi sono soggetti al certificato non agonistico tutti gli associati ad una ASD e tesserati presso un ente, che svolgano attività di un livello medio/basso, come stabilito dallo stesso ente.

La certificazione è rilasciata dal proprio medico di medicina generale o pediatra, dal medico specialista in medicina dello sport, dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale, ha validità annuale dalla data di rilascio.

• Esami clinici da effettuarsi ai fini del rilascio del certificato:

• Anamnesi completa ed Esame obiettivo comprensivo di misurazione della pressione arteriosa.

• Elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita.

• Elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare.

• Elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

• Inoltre il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Il certificato per attività ludico motoria

Per l'esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l'art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l'obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la certificazione medica per l'esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o associazioni sportive a fini assicurativi, ed è rilasciata da un qualunque medico iscritto all'ordine.

All'art 5, comma 2 si legge che non sono tenuti all'obbligo della certificazione:
a) coloro che effettuano l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.

Tradotto: chiunque svolga sport liberamente o presso organizzazioni, con il fine del miglioramento dello stato personale senza obiettivi competitivi con o senza tessera presso enti sportivi (FSN, DSA, EPS), svolgendo alcune attività specifiche, con fine puramente ricreativo non ricade in obbligo di certificazione medica.
Non sono tenuti a certificazione di idoneità neppure i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico ed i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (es. dirigenti).

N.B. Poiché ogni Regione ha facoltà di derogare la normativa nazionale, in virtù della autonomia in materia sanitaria, controllate anche le delibere regionali del vostro territorio!

Il certificato per attività sportive di particolare ed elevato impegno cardiovascolare

La certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Necessitano di questo certificato i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da FSN, DSA, EPS che non sono tesserati ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.

I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito. La documentazione deve essere conservata per almeno un anno.

Il certificato per gli atleti paralimpici (CIP)

La certificazione per l'attività sportiva agonistica praticata da atleti disabili (CIP) è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 4 marzo 1993 e successive integrazioni legislative e dalle Linee Guida mediche del CIP, anche nell'identificazione della pratica agonistica di cui al D.M. 4 marzo 1993, rispetto a quella specificamente regolata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, tenendo conto delle differenti patologie e/o limitazioni ed al rischio specifico delle varie discipline sportive, considerate sia in gara che in allenamento.

Aggiornamento marzo 2018: Nessun certificato da 0 a 6 anni

Esclusi da certificazione i bimbi fino a 6 anni! Novità dell'ultim'ora voluta dal ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sport, con il Decreto datato 28 febbraio 2018, che indica precisamente che «Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra».

Il decreto nasce da una richiesta della Federazione Italiana dei Medici Pediatri (F.I.M.P.), la quale ritiene che in per soggetti il certificato medico sia un onere evitabile e che, pertanto, la abolizione dell'obbligo favorisca la promozione dell'attività fisica ed un risparmio economico per i cittadini e per lo Stato Italiano.

Considerando che i bambini in età prescolare sono già sottoposti a costanti controlli e periodici bilanci di salute da parte del pediatra di famiglia, li si considera idonei all'attività fisica salvo casi particolari che sono già ampiamente noti al pediatra di libera scelta.

Le disposizioni del CONI

Il Comitato Olimpico Nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal Ministero della Salute, ha emanato il 10 giugno 2016, una circolare con le indicazioni necessarie ad unificare la normativa delle certificazioni mediche (qui il documento) Queste regole devono essere seguite dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva ed a cascata tutte le ASD.

Nello specifico la circolare del CONI ha creato tre categorie ognuna legata ad una specifica certificazione:

a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, obbligati a certificazione agonistica o non secondo quanto deciso dall'ente a cui si è affilati.
b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, dove il certificato è solo raccomandato per quelle attività messe in apposito elenco (quali il Tiro, Bridge, Dama, Scacchi ed altre a ridotto impatto fisico);
c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva, che non necessitano di alcun certificato perché definiti “non praticanti” ed inseriti in apposita categoria della FSN, DSA, EPS.

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