Chiarimenti sulle certificazioni uniche

01-03-2015 18:32 -

A partire da 2015 (in riferimento ai redditi 2014), i sostituti d´imposta sono tenuti ad utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora riportati nel CUD, sia altri redditi (ad es. i redditi diversi conseguiti "nell´esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" ex art. 67, comma 1, lett. m) Tuir), ad oggi certificati in forma libera: si tratta del modello di "Certificazione Unica" (CU) che andrà inviato in via telematica entro il 7 marzo (per quest´anno 9 marzo cadendo il 7 di sabato).

Con Comunicato Stampa del 12/02/2015, l´Agenzia delle Entrate ha precisato che "al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se ... inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti".
Da ciò ne deriva che, solo per la prima scadenza del 9 marzo 2015, chi ha erogato compensi da prestazione sportiva dilettantistica non assoggettati a ritenuta (dunque inferiori per il percipiente ad € 7.500) potrà scegliere di non inviare la CU (o trasmetterla oltre il termine senza sanzione) ma solo nel caso in cui il sostituto d´imposta non sia comunque tenuto all´invio in virtù di altri redditi corrisposti nel 2014.

Qualora, dunque, le ASD/SSD (oltrechè CONI, FSN, DSA ed EPS) dovessero indicare nella CU altri redditi assoggettati a ritenuta (v. ad es. la fattura del commercialista), saranno comunque tenute alla trasmissione ed all´indicazione anche dei redditi esenti.

In allegato alcuni Chiarimenti circa l´applicazione dell´esonero dall´adempimento dell´obbligo di invio telematico della certificazione unica da parte del sostituto d´imposta