Chiarimenti dall´Agenzia delle Entrate sulle nuove regole di ammissione al beneficio del 5 per mille

12-04-2017 18:19 -

Con la Circolare n. 5/E del 31 marzo u.s. l´Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal DPCM del 7 luglio 2016 in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti necessari per l´ammissione al beneficio del 5 per mille e, in particolare, fornisce indicazioni precise in merito all´applicazione della nuova procedura per l´anno 2017.

L´art. 6–bis del decreto ha previsto "a decorrere dall´esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016:

 L´eliminazione, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l´accesso al beneficio, dell´onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà;

 Ha istituito un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell´Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

In sostanza l´iscrizione al riparto non ha più validità annuale, ma ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti, accede al beneficio anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, salvo il caso in cui sia variato rispetto all´esercizio precedente il rappresentate legale dell´ente.

In questa ultima circostanza, infatti, la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà precedentemente trasmessa "perde efficacia". Il nuovo rappresentante dell´ ente deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere "una nuova dichiarazione con l´indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell´ente alla ripartizione del contributo".

Gli enti che hanno i requisiti per l´accesso al beneficio e che, essendo stati validamente inseriti nella lista dei beneficiari non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, sono inseriti, a partire dall´esercizio successivo a quello di iscrizione, in un apposito elenco aggiornato e pubblicato sul sito web dell´Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Entro il successivo 20 maggio attraverso i propri legali rappresentanti ovvero loro delegati, possono far valere presso la Direzione Regionale dell´Agenzia delle Entrate territorialmente competente eventuali errori rilevati o variazioni intervenute.
Entro lo stesso termine del 20 maggio le amministrazioni interessate possono segnalare eventuali errori rilevati o variazioni intervenute.

E´ importante però precisare che l´inserimento nell´elenco vale ai fini dell´iscrizione dell´ente al riparto del cinque per mille, ma non ai fini dell´ammissione al beneficio in quanto gli enti inseriti nell´elenco sono iscritti al contributo e, pertanto, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, ma continuano ad essere assoggettati all´ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti prescritti

Se rispetto all´annualità precedente vengono meno i requisiti per il legittimo accesso al beneficio, il rappresentante legale dell´ente deve comunicare all´amministrazione competente la revoca dell´iscrizione con le stesse modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

Se la revoca non viene trasmessa, il contributo indebitamente percepito - rivalutato secondo l´indice dei prezzi al consumo Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del beneficio - va riversato all´Erario entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione da parte dell´amministrazione competente. Questa, in caso di inadempimento, procede al recupero coattivo, con rivalutazione e interessi, ferma restando, se ne ricorrono i presupposti, l´applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Nessuna modifica è stata introdotta, invece, alla procedura di iscrizione per gli enti che richiedono per la prima volta l´accesso al contributo ovvero per gli enti che, per carenza dei requisiti, non sono inseriti nell´apposito elenco pubblicato entro il 31 marzo e sono, pertanto, tenuti a porre in essere nuovamente la procedura di iscrizione al beneficio.

Per quanto riguarda nello specifico l´esercizio finanziario 2017, primo anno di applicazione delle disposizioni di semplificazione, la circolare chiarisce che gli enti regolarmente iscritti tra i beneficiari nel 2016 sono già da quest´anno esonerati dalla ripresentazione della domanda di ammissione e sono, dunque, stati inseriti nell´apposito elenco pubblicato sul sito delle Entrate entro il 31 marzo 2017.

Se si rilevano errori o sono intervenute variazioni, i legali rappresentanti hanno tempo fino al 22 maggio per effettuare le segnalazioni, a seguito delle quali l´Agenzia provvede alle opportune verifiche e a pubblicare, entro il 25 maggio, gli elenchi aggiornati.

In caso di variazione del rappresentante legale rispetto al 2016, il nuovo rappresentante deve trasmettere all´amministrazione competente, entro il 30 giugno 2017, la sola dichiarazione sostitutiva, senza ripresentare la domanda di iscrizione. L´invio è comunque possibile fino al 2 ottobre 2017, versando però la sanzione di 250 euro.

Gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nel 2016 e quelli non inseriti nell´elenco pubblicato entro il 31 marzo (perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti previsti nel 2016) devono presentare la domanda e successiva documentazione rispettando modalità e termini previsti per la "categoria" di appartenenza.

Nello specifico, le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a trasmettere all´Agenzia delle Entrate l´istanza telematica entro l´8 maggio e la dichiarazione sostitutiva al Coni territorialmente competente entro il 30 giugno.
Resta, in ogni caso, la chance dell´invio entro il 2 ottobre, con aggravio della sanzione di 250 euro.